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bando_2002-03-r_pubblico.htm

(bando in formato .DOC)   (allegati A, B, C in formato .DOC)

Decreto Rettorale n. 5381

IL RETTORE

 

VISTO      il D.P.R. 10.1.1957 n.3, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO      il D.P.R. 3.5.1957, n. 686;

VISTA      la Legge 18.3.1958, n.311;

VISTA      la Legge 21.2.1980, n. 28;

VISTO      il D.P.R. 11.7.1980, n.382 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA      la Legge 22.4.1987, n.158;

VISTA      la Legge 23.8.1988, n. 370;

VISTA      la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA      la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTA      la Legge 5.2.1992, n. 104;

VISTO      il D.P.R. 25.1.1994, n. 130;

VISTO      il D.P.C.M. del 7.2.1994, n.174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri  dell’Unione europea ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;

VISTO      il D.P.R. 9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693;

VISTA      la Legge 31.12.1996, n. 675;

VISTA      la Legge 27.12.1997, n. 449;

VISTA      la Legge 3.7.1998, n. 210;

VISTO      il D.L. 17.6.1999, n. 178 convertito in Legge 30.7.1999, n. 256;

VISTA      la Legge 19.10.1999, n. 370;

VISTO      il D.P.R. 23.3.2000, n. 117;

VISTO      il D.M. 4.10.2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"  n.249 del 24.10.2000 - Serie Generale - n.175, con cui sono stati rideterminati e aggiornati i settori  scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

VISTO      il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO      il D. R. n. 895 del 23.01.2001 con il quale questa Università ha emanato il  Regolamento  recante  le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.P.R. 23. marzo 2000, n. 117;

 

 

VISTA      la   delibera  con  cui il  Senato Accademico di questa Università, nella seduta del 13.06.2002, ha espresso parere favorevole all’emissione del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 26 posti di ricercatore universitario;

VISTA      la  delibera  con la quale il  Consiglio  d’Amministrazione di questa Università,  nella seduta  del 21.06.2002, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole  all’emissione di un bando di concorso per la copertura dei succitati 26 posti di ricercatore universitario;

CONSIDERATO che è stato rispettato il limite previsto dall’art. 51, comma 4, della citata legge 27.12.1997, n. 449;

CONSIDERATO che lo Statuto di questa Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne  per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;

 

DECRETA

Art.1

Posti a concorso.

Sono indette le procedure di valutazione comparativa per l’ammissione nel ruolo dei Ricercatori universitari, per le seguenti Facoltà e settori scientifico-disciplinari:

 

 

Facoltà di: ECONOMIA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: ECONOMIA – SEDE DECENTRATA DI TARANTO –

Un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica. 

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: GIURISPRUDENZA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO.

 

Facoltà di: GIURISPRUDENZA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/20 Filosofia del Diritto.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO.

 

Facoltà di: GIURISPRUDENZA – SEDE DECENTRATA DI TARANTO -

Un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/15 Diritto processuale civile.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO.

 

Facoltà di: LETTERE E FILOSOFIA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra INGLESE, FRANCESE, TEDESCO.

 

 

Facoltà di: LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese.

Lingua straniera: FRANCESE più altra lingua scelta tra INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA

Un posto per il settore scientifico-disciplinare VET/08 Clinica medica veterinaria.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA – SEDE DECENTRATA DI TARANTO -.

Un posto per il settore scientifico-disciplinare AGR/19 Zootecnica speciale.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA – SEDE DECENTRATA DI TARANTO -.

Un posto per il settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: MEDICINA VETERINARIA – SEDE DECENTRATA DI TARANTO -.

Un posto per il settore scientifico-disciplinare VET/10 Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 Fisiologia.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

Due posti per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia molecolare.

Lingua straniera: INGLESE.

 

 

 

Facoltà di: SCIENZE BIOTECNOLOGICHE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/18 Genetica.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facoltà di: SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

 

Facoltà di: SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

 

Facoltà di: SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Un posto per il settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale.

Lingua straniera: Una lingua a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

 

Facoltà di: SCIENZE MM.FF.NN.

Un posto per il settore scientifico-disciplinare BIO/19 Microbiologia generale.  

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facolta’ di: SCIENZE MM.FF.NN.

Due posti per il settore scientifico-disciplinare GEO/06 Mineralogia.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Facolta’ di: SCIENZE MM.FF.NN.

Un posto per il settore scientifico-disciplinare MAT/08 Analisi Numerica.

Lingua straniera: INGLESE.

 

Art.2

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa.

La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui all’art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

 

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

1.  coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

2.  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

3.  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4.  i professori ordinari, associati e ricercatori universitari  dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori affini a quello per il quale è indetta la procedura, di cui al D. M. 4.10.2000. A tal fine saranno applicati i criteri di affinità di cui all’allegato D del D.M. 4.10.2000;

5.  coloro che non abbiano rispettato l’obbligo previsto dal comma 10 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e cioè: "Ogni candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di  cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

 

I requisiti per ottenere l’ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

 

 

Art.3

Domanda di ammissione, termini e modalità.

Per la partecipazione ad una delle succitate valutazioni comparative, il  candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa ed in base allo schema di cui  all'unito   allegato  A  (estraibile al seguente URL:  http://www.area-pers-doc.uniba.it ), intestata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, che potrà presentare direttamente o spedire esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Amministrativa  di questa Università, Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" -.

 

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, come sopra specificato, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

 

      Il candidato potrà compilare la succitata domanda anche per via telematica estraendo la stessa dal predetto URL: http://www.area-pers-doc.uniba.it; così facendo il sistema gli permette la stampa di una copia della domanda, identica a quella cartacea ed in conformità  all'allegato A (contenente i dati inseriti dal candidato), che lo stesso dovrà sottoscrivere ed inviare nei tempi e secondo le modalità sopra indicate.

 

La compilazione della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare un'eventuale mancanza o ritardato invio della copia cartacea della stessa.

 

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

 

La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico - disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

 

 

 

 

I candidati che intendono partecipare alla valutazione comparativa per più settori scientifico – disciplinari dovranno presentare distinte istanze per ognuno dei settori prescelti

allegando ad ognuna di esse la relativa documentazione.  Nel  caso in cui il  candidato  indichi nell’istanza più settori sarà ammesso a partecipare alla valutazione comparativa relativa al primo dei settori scientifico – disciplinari indicati nella stessa.

 

Sarà cura del candidato, indicare espressamente sul plico presentato o spedito a questa Amministrazione, la tipologia della valutazione comparativa per cui si concorre, la facoltà ed il settore scientifico-disciplinare cui la stessa si riferisce, nonché le proprie generalità.

 

Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome,  nome e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il luogo e la data di nascita;

2) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

4) di non essere professore ordinario, associato o ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico - disciplinare o in settori affini a quello per il quale presenta la domanda di partecipazione;

5) di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e cioè: ""Ogni candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di  cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

6) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

7) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

8) la lingua o le lingue straniere in cui intende sostenere parte della prova orale.

 

Il candidato italiano dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

 

9) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

10) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

 

 

 

Il candidato straniero dovrà altresì  dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

 

11) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.

 

L’omessa dichiarazione di quanto previsto ai punti 4) e 5)  comporta l’esclusione dalla valutazione comparativa.

 

La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla valutazione comparativa. Dell'inammissibilità alla valutazione comparativa è data comunicazione all'interessato.

 

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

 

1) curriculum  in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

 

2) documenti e titoli in originale,  in copia autenticata o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e 47  del  D.P.R. 445/2000, che il candidato  ritenga utili ai fini del concorso.  I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati,  qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

 

3) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In   quest’ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiara la conformità all’originale (allegato C). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione, se la stessa, unitamente alla domanda di partecipazione per  una delle succitate procedure di

valutazione, sia spedita, a mezzo raccomandata A.R.; in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

 

 

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine  se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.

 

Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660.

 

4) elenco,  in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant’altro venga allegato alla domanda;

5) fotocopia del codice fiscale;

6) fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento;

 

I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 370;  se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

 

Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiani.

 

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati a questa Università.

 

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo  il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.

 

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Area Reclutamento Personale dell’Università degli Studi di Bari (e-mail: segr@area-reclutamento.uniba.it).

 

Art.4

Esclusione dalla valutazione comparativa.

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L’esclusione, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Rettore.

 

Art.5

Prove di esame.

La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali e li consegna al responsabile del procedimento indicato nel successivo art. 7, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione  dei  lavori della Commissione,  mediante  affissione  presso  l'Albo  ufficiale  di

questa Amministrazione nonché, per via telematica, sul sito http:// www.area-pers-doc.uniba.it.

 

Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

 

a)    congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare  per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

b)    originalità e  innovatività  e rigore metodologico della produzione scientifica;

c)    apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;

d)    continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico – disciplinare;

e)    rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica.

 

Per i fini di cui sopra la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

 

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

 

f)    l’attività didattica svolta anche all'estero;

g)    i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani o stranieri;

h)    l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati,  italiani o  stranieri;

i)    i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

j)    il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27.7.1999, n. 297;

k)    l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

l)    l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

m)    il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

 

Al termine delle valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è previsto lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.  Nell’ambito di tale prova sarà accertata la conoscenza di una lingua o due lingue straniere secondo quanto indicato per ogni settore scientifico - disciplinare di cui all'art.1 del presente bando.

 

La predetta prova orale è pubblica.

 

Il diario della prima prova scritta e della seconda prova, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

 

 

 

L'avviso per la convocazione alla prova orale sarà comunicato ai candidati, mediante notifica personale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Nel caso in cui la convocazione per la prova orale sia contestuale a quella per le prove scritte  i termini di preavviso sono quelli previsti per queste ultime.

 

Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere la Commissione giudicatrice potrà stabilire che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa

 

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento.

 

Art.6

Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale come previsto dall’art. 2 della legge 210/1998 e con le modalità stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 117/2000.

 

Il decreto rettorale di nomina sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” -. Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

 

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto pettorale di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.

 

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore per i quali, ai sensi del comma 12° dell'art.3 Del D.P.R. 117/2000, si determina l'esclusione del docente rinunciatario o dimissionario dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9° del predetto art.3.

 

Art.7

Accertamento della regolarità degli atti.

Per ogni valutazione comparativa di cui al presente bando è  nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241, quale responsabile dei relativi procedimenti il  dott. Domenico BORROMEO, funzionario di categoria D presso questa Università.

 

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore. Il Rettore,  accertata la regolarità formale degli atti entro trenta giorni dalla loro consegna, li approva con proprio decreto dandone comunicazione ai candidati.    Dalla data di ricevimento

 

 

della predetta comunicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative. Con successivo decreto nomina il vincitore della valutazione comparativa. Qualora riscontrasse vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvierà con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

 

Il decreto rettorale di approvazione degli atti sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa Università. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”-.

 

La relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.

 Art.8

Nomina dei vincitori

Il vincitore della valutazione comparativa sarà nominato, con decreto del Rettore, presso la Facoltà e per il settore scientifico - disciplinare messo a concorso.

 

La nomina in ruolo decorrerà di norma dal 1° novembre successivo alla data del provvedimento di accertamento della regolarità degli atti della valutazione comparativa salvo guanto disposto dall'art. 6 della legge 19.10.1999, n. 370 e secondo le modalità previste.

 

Al vincitore spetterà il trattamento economico previsto dalle norme vigenti.

 

L'assunzione in servizio sarà comunque subordinata all'accertamento della copertura finanziaria compatibilmente con gli stanziamenti assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

 

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo, il ricercatore sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale composta, per ogni settore scientifico - disciplinare, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal C.U.N., tra i docenti del settore scientifico - disciplinare.

 

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà e del Dipartimento in cui il ricercatore è assegnato.

 

Se il giudizio sarà favorevole, il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati con il trattamento economico previsto dalle norme in vigore.

 

Nel caso che l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo potrà essere nuovamente sottoposto a  giudizio dopo un biennio.

 

Se anche il secondo giudizio sarà sfavorevole, il ricercatore cesserà di appartenere al ruolo.

 

Art. 9

Documenti di rito

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

 

I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

 

1) certificato medico, in  bollo, attestante  l’idoneità fisica  all’impiego rilasciato della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’ufficiale sanitario del  comune di residenza. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l’attitudine fisica dell’aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro.

 

2) dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 da cui risulti:

a.    luogo e data di nascita; 

b.    cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre l’istanza di ammissione alla valutazione comparativa;

c.    godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per  produrre la predetta istanza;

d.    la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;

e.    di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali  riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f.    l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o privato ovvero di una delle situazioni  di incompatibilità richiamate dall’art.58 del decreto legislativo n. 29/1993 e, in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione    di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;

 

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo il documento di cui al punto 1), nonché copia integrale dello stato di servizio.

 

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

 

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro il suddetto termine di trenta giorni,  i seguenti certificati:

a.    certificato di nascita;

b.    certificato di cittadinanza;

 

 

c.    certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d.    certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;

e.    certificato medico, in  bollo, attestante l’idoneità fisica all’impiego rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’ufficiale sanitario. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l’attitudine fisica dell’aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro.

f.    dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

 

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

 

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.

 

Art.10

Ritiro titoli.

Decorso il termine per eventuali impugnative così come specificato all’art. 7, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e documenti presentati a corredo della domanda e depositati presso l’Università.

 

In caso di mancato ritiro, l’Università degli Studi di Bari provvederà all’archiviazione dei  documenti e delle pubblicazioni di cui sopra.

 

Art.11

Trattamento dei dati personali.

Ai fini della legge 31.12.1986, n. 675, questa Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di valutazione comparativa ed all’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

Art.12

Norme finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

 

 

 

Al Ministero della Giustizia sarà inviato, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – l'avviso dell'emanazione del presente bando.

 

 

Il suddetto bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito http://www.area-pers-doc.uniba.it con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati.

 

Bari, lì 24 giugno 2002

IL RETTORE

 

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Last modified 27-05-2004 16:40 PM