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Decreto Rettorale n. 2789

Università degli Studi di Bari

Decreto Rettorale n. 2789

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE ORDINARIO                FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE – SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SPS/09:SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO.

IL RETTORE

 

VISTO      il D.P.R. 10.1.1957 n.3, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO      il D.P.R. 3.5.1957, n. 686;

VISTA      la Legge 18.3.1958, n.311;

VISTA      la Legge 21.2.1980, n. 28;

VISTO      il D.P.R. 11.7.1980, n.382 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA      la Legge 22.4.1987, n.158;

VISTA      la Legge 23.8.1988, n. 370;

VISTA      la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA      la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTA      la Legge 5.2.1992, n. 104;

VISTO      il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed in particolare l’art. 37;

VISTO      il D.P.R. 25.1.1994, n. 130;

VISTO      il D.P.C.M. del 7.2.1994, n.174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri  dell’Unione europea ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;

VISTO      il D.P.R. 9.5.1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693;

VISTA      la Legge 31.12.1996, n. 675;

VISTA      la Legge 27.12.1997, n. 449;

VISTA      la Legge 3.7.1998, n. 210;

VISTO      il D.L. 17.6.1999, n. 178 convertito in Legge 30.7.1999, n. 256;

VISTA      la Legge 19.10.1999, n. 370;

VISTO      il D.P.R. 23.3.2000, n. 117;

VISTI      i D.D.M.M. 04.10.2000, 09.01.2001 e 01.02.2001 con i quali sono stati rideterminati  e aggiornati i settori  scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

VISTO      il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO      il D. R. n. 895 del 23.01.2001 con il quale questa Università ha emanato il  Regolamento  recante  le modalità di espletamento delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.P.R. 23. marzo 2000, n. 117;

VISTA      la   delibera  con  la quale  il  Senato Accademico di questa Università, nella seduta del 12 marzo 2002, ha espresso parere favorevole all’emissione del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura, tra gli altri, del succitato . posto di professore ordinario;

VISTA      la  delibera  con la quale il  Consiglio  d’Amministrazione di questa Università,  nella seduta  del 19 marzo 2002, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole  all’emissione del presente bando ;

CONSIDERATO che è stato rispettato il limite previsto dall’art. 51, comma 4, della citata legge 27.12.1997, n. 449;

CONSIDERATO che lo Statuto di questa Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne  per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;

 

DECRETA

Art.1

Posti a concorso.

1-  E’ indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di professore ordinario  presso  la  Facoltà di Scienze Politiche di questa Università per il settore scientifico-disciplinare SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO.

 

2- Tipologia di impegno scientifico e didattico :

Tipologia scientifica: è richiesta una competenza scientifica ed un’esperienza di indagini empiriche nell’ambito della sociologia dell’organizzazione con particolare riferimento ai temi delle culture organizzative e delle relazioni tra organizzazioni ed ambiente locale nelle aree del mezzogiorno.

 

Tipologia didattica: si richiedono comprovata esperienza e disponibilità all’insegnamento della sociologia dell’organizzazione.

 

3- La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto non costituisce elemento di valutazione del candidato, ma è utile ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà che ha proposto il presente bando

 

Art.2

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa.

1- La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

 

2- Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127,   lettera 

   d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) i professori ordinari, dello stesso settore scientifico disciplinare o di settori affini a quello  per il 

   quale  è indetta  la  procedura.  A tal fine saranno applicati i criteri di affinità di cui all’allegato

   D del D.M. 4.10.2000;

e)  coloro che abbiano già presentato alle università complessivamente  cinque o  più domande di partecipazione  a  valutazioni  comparative  relative  a  bandi  i  cui termini  di scadenza siano compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002 (art. 2, comma 10, del decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 ).

 

3- I  requisiti  per  ottenere  l’ammissione  debbono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza del

    termine utile per la presentazione delle domande.

 

 

Art.3

Domanda di ammissione, termini e modalità.

1- Per la partecipazione alla  succitata valutazione comparativa, il  candidato dovrà produrre apposita domanda, redatta su carta semplice secondo la vigente normativa ed in  conformità   all'unito   allegato  A  (estraibile al seguente URL:  http://www.area-pers-doc-uniba.it ), intestata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, che potrà presentare direttamente o spedire esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Amministrativa  di questa Università, Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" -.

 

2- La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, come sopra specificato, entro il termine su indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

 

3- Il candidato potrà compilare la succitata domanda anche per via telematica estraendo la stessa dal predetto URL: http://www.area-pers-doc-uniba.it, così facendo il sistema gli permette la stampa di una copia della domanda, identica a quella cartacea ed in conformità  all'allegato A (contenente i dati inseriti dal candidato), che lo stesso dovrà sottoscrivere ed inviare nei tempi e secondo le modalità sopra indicate.

 

4- La compilazione della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare un'eventuale mancanza o ritardato invio della copia cartacea della stessa.

 

5- I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana con le modalità previste dal presente articolo.

 

6- La domanda del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la Facoltà ed il settore scientifico - disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.

 

7- Sarà cura del candidato, indicare espressamente sul plico presentato o spedito a questa Amministrazione, la qualifica del posto per cui si concorre, la Facoltà ed il settore scientifico-disciplinare cui la stessa si riferisce, nonché le proprie generalità.

 

8- Nella domanda i candidati dovranno chiaramente indicare il proprio cognome,  nome e codice di identificazione personale (codice fiscale). Tutti i candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il luogo e la data di nascita;

b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

d) di non essere professore ordinario, inquadrato nello stesso settore scientifico - disciplinare o in settori affini a quello per il quale presenta la domanda di partecipazione;

e) di aver rispettato l’obbligo previsto dal comma 10 dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117 : "Ogni candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di  cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

f) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

g) di ricoprire o meno la qualifica di professore associato di ruolo;

h) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

 

Il candidato italiano dovrà altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

 

i) di essere iscritto nelle liste elettorali - precisandone il Comune - indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

j) l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.

 

Il candidato straniero dovrà altresì  dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

 

k) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza.

 

9- Nella domanda dovrà essere  indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza di partecipazione.

 

10- L’omessa dichiarazione di quanto previsto alle lettere d)  ed  e), di cui al comma 8 del presente articolo,  comporta l’esclusione dalla valutazione comparativa.

 

11- La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di ammissione alla valutazione comparativa. Dell'inammissibilità alla valutazione comparativa è data comunicazione all'interessato.

 

12- I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

13- Questa Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 

14- Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

a) curriculum  in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

b) documenti e titoli in originale, ovvero in copia autenticata o mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (vedi allegati B e C), previste dagli artt. 46 e 47  del  D.P.R. 445/2000, che il candidato  ritenga utili ai fini  del  concorso.

I  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia,

possono  utilizzare le predette dichiarazioni  limitatamente ai casi in cui si tratti di  comprovare

stati,  qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

c) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest’ultimo 

   caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale

   dichiara la conformità all’originale (allegato C). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

   dovrà essere sottoscritta alla presenza del  funzionario  addetto  a  ricevere  la  documentazione

   ovvero   sottoscritta  e   presentata  unitamente   a  copia  fotostatica   non  autenticata  di  un

   documento  di identità o di riconoscimento del sottoscrittore. 

d) elenco,  in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle  pubblicazioni o  di  quant’altro  venga

   allegato alla domanda;

e) fotocopia del codice fiscale;

f) fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento;

 

15- Le pubblicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono essere prodotte nella lingua di origine  se essa è una delle seguenti: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n.660.

 

16- I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988 n. 370;  se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

 

17- Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiani.

 

18- Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo già presentati a questa Università.

 

19- Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo  il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.

 

20- I candidati potranno far pervenire, nel più breve termine possibile e solo successivamente alla data della riunione della predeterminazione dei criteri di massima (art. 5, 1° comma del presente bando), a ciascun Commissario, copia delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum già presentati a questa Università.

 

21- Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Area Personale Docente dell’Università degli Studi di Bari – Settore VII-( tel.-080-/5714198 ).

 

Art.4

Esclusione dalla valutazione comparativa.

1- I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

 

2- L’esclusione, nei casi contemplati dal presente bando, è disposta con decreto motivato Rettore.

 

Art.5

Prove di esame.

1- La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione  comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento indicato nel successivo art. 7, il quale ne assicura la pubblicità, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione, mediante affissione degli stessi presso l'Albo ufficiale di questa Amministrazione e della Facoltà che ha richiesto il bando nonché, per via telematica, sul sito http:// www.area-pers-doc.uniba.it.

 

2- Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a)    congruenza dell’attività scientifica e didattica del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare  per il quale è indetta la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

b)    originalità e  innovatività  e rigore metodologico della produzione scientifica;

c)    apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;

d)    continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico – disciplinare;

e)    rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica.

 

3- Per i fini di cui al precedente comma la Commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

 

4- Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:

a)  l’attività didattica svolta anche all'estero;

b)  i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c)  l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati,  italiani e  stranieri;

d)  i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e)  il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27.7.1999, n. 297;

f)  l’attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g)  l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

 

5- Al termine delle valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato,  è previsto lo svolgimento di una prova didattica che concorrerà alla valutazione comparativa.

 

6- Al fine della uniformità delle procedure di svolgimento della prova didattica la Commissione giudicatrice predispone cinque argomenti; il candidato ne estrarrà a sorte tre e ne sceglierà uno che sarà oggetto della sua prova didattica da svolgersi dopo ventiquattro ore .

 

7- Il diario della predetta prova, con l’indicazione della sede, della data e dell’ora in cui la stessa avrà luogo, sarà notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della stessa.

 

8- La predetta prova è pubblica.

 

9- Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di un documento di identità o di riconoscimento .

 

Art.6

Commissione giudicatrice.

1- La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto rettorale come previsto dall’art. 2 della legge 210/1998 e con le modalità stabilite dall’art. 3 del D.P.R. 117/2000.

 

2- Il decreto rettorale di nomina sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” -. Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

 

3- Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

 

4- La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore per i quali, ai sensi del comma 12° dell'art.3 Del D.P.R. 117/2000, si determina l'esclusione del docente rinunciatario o dimissionario dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9° del predetto art.3.

 

5- I lavori concorsuali si svolgono presso l’Università di Bari. Eccezionalmente, per motivi di convenienza economica, di più agevole svolgimento dei lavori o per altra causa di forza maggiore, il Rettore può autorizzare che la Commissione si riunisca e le prove si svolgano in altra sede.

 

6- Ai sensi dell’art. 4, comma 11, del D.P.R. 117/2000, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice è fissato in sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

 

 

Art.7

Accertamento della regolarità degli atti e nomina in ruolo.

1- Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7.8.1990, n. 241,  per la valutazione comparativa di cui al presente bando, è la Sig.ra Rita Giuseppina PUTIGNANO-  ctg. C/5 ( ex Collaboratore amministrativo) presso questa Università.

 

2- Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nella valutazione comparativa di cui al presente bando .

 

3- Il Rettore,  accertata la regolarità formale degli atti entro trenta giorni dalla loro consegna, li approva con proprio decreto e dichiara i nominativi degli idonei, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette, quindi, alla Facoltà che ha richiesto il .bando per i successivi adempimenti Il decreto del Rettore è comunicato anche al  MIUR per gli adempimenti di sua competenza  ai fini di quanto previsto dal comma 8  dell’art. 5 del D.P.R. n. 117/2000. Qualora riscontrasse irregolarità, il Rettore rinvierà con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine.

 

4- Il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

 

5- La nomina del candidato prescelto dal Consiglio di Facoltà è disposta  con decreto rettorale e decorrerà, di norma, dal 1° novembre successivo, salvo quanto disposto dall’art. 6 della Legge 19.10.1999, n. 370 e secondo le modalità ivi previste.

 

6- La Facoltà, qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, decorso il termine di 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel successivo comma 8.

 

7- La Facoltà, qualora lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria  e del medesimo settore scientifico-disciplinare, né  può proporre la nomina di candidati  risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.

 

8- I candidati risultati idonei che non siano stati proposti per la nomina in ruolo dalla Facoltà che ha richiesto il bando, entro il suddetto termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di un’altra Università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

9- L’Università che ha nominato in ruolo un professore ordinario a seguito della presente procedura di valutazione comparativa può procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, il candidato risultato idoneo nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al suddetto comma 4 e che sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.

 

10- L’idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.

 

Art.8

Pubblicità degli atti

1- La relazione riassuntiva dei lavori svolti, di cui al precedente articolo 7, comma 2, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica  anche per via telematica.

2- Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti è pubblicato nel Bollettino ufficiale di questa Università. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “ Concorsi ed Esami “-. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.

 

Art. 9

Documenti di rito

1- La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tali documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

 

2- I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

 

a) certificato medico, in  bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla data di assunzione in servizio, attestante  l’idoneità fisica  all’impiego, rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’ufficiale sanitario del  comune di residenza. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l’attitudine fisica dell’aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro.

 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 da cui risulti:

-    luogo e data di nascita; 

-         cittadinanza posseduta anche alla data  di  scadenza  del  termine  ultimo  per  produrre

     l’istanza di ammissione alla valutazione comparativa;

-         godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine ultimo per  produrre la predetta istanza;

-   la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;

-         di non aver riportato condanne penali  ovvero  le eventuali  condanne  penali   riportate

     (anche se sia stata concessa  amnistia, indulto  o perdono giudiziale)  ed  i  procedimenti

     penali eventualmente pendenti; di  essere o non essere destinatario di provvedimenti che

     riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e  di  provvedimenti

     amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

-         codice fiscale;

all’atto dell’assunzione in servizio il candidato dovrà dichiarare:

-         l’esistenza  o  meno  di  altri  rapporti  d’impiego  pubblico o privato ovvero di una delle

     situazioni  di incompatibilità  richiamate dall’art.58 del decreto legislativo n. 29/1993  e,

     in  caso  affermativo  relativa  opzione per il  nuovo impiego.  Detta  dichiarazione  deve

     contenere  le  indicazioni  concernenti le  cause di    risoluzione  di  eventuali precedenti

     rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa;

-    il regime di impegno prescelto a tempo pieno o definito.

 

3- I candidati che sono dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo il documento di cui al comma 2, lett. a), nonché attestazione dell’Amministrazione di appartenenza  da cui risulti l’attività di servizio con l’indicazione della retribuzione annua lorda in godimento.

 

4- Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

 

5- I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro il suddetto termine di trenta giorni,  i seguenti certificati:

a.    certificato di nascita;

b.    certificato di cittadinanza;

c.    certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d.    certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;

e.    certificato medico, in  bollo, di data non anteriore a sei mesi dalla data di assunzione in servizio, attestante l’idoneità fisica all’impiego, rilasciato da un medico della A.S.L. competente per territorio o da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dall’ufficiale sanitario. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica il certificato deve farne specifica menzione con la dichiarazione che essa non menoma l’attitudine fisica dell’aspirante stesso all’impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro.

f.    dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

 

6- I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

 

7- I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo.

 

Art.10

Ritiro titoli.

1- Decorso il termine per eventuali impugnative così come specificato all’art. 8, i candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e documenti presentati a corredo della domanda e depositati presso l’Università.

 

2- In caso di mancato ritiro, l’Università degli Studi di Bari provvederà all’archiviazione dei  documenti e delle pubblicazioni di cui sopra.

 

Art.11

Trattamento dei dati personali.

Ai fini della legge 31.12.1986, n. 675, questa Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di valutazione comparativa ed all’eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

Art.12

Norme finali.

1- Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

 

2- Gli atti di competenza del Rettore sono adottati dal Pro-Rettore vicario nel caso in cui il Rettore sia Componente designato nella Commissione della valutazione comparativa

 

3- Al Ministero della Giustizia sarà inviato, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – l'avviso dell'emanazione del presente bando.

 

4- Il suddetto bando sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale di questa Amministrazione nonché per via telematica  nel sito http://www.area-pers-doc.uniba.it con la specifica indicazione del termine di scadenza per la presentazione della domanda da parte degli interessati.

 

Bari, lì 27.03.2002

IL RETTORE

f.to Prof. Giovanni Girone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             ALLEGATO A

 

 

                                                                    AL  MAGNIFICO RETTORE

                                  dell'Università degli Studi

                                  B A R I

 

 

Il sottoscritto (cognome) __________________________________ (nome) _________________________

chiede di  essere ammesso  alla procedura  relativa alla valutazione comparativa  a  n. 1  posto  di

professore ordinario presso la Facoltà di SCIENZE POLITICHE di codesta Università per il settore    scientifico  –  disciplinare    SPS/09  :   SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO, il  cui  avviso  è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - IV  Serie Speciale  "Concorsi ed Esami" - n.______ del___________ 2002.

 

A tal fine dichiara:

 

DATA DI NASCITA

 

 

LUOGO DI NASCITA

                                                                                          Prov.

 

CODICE FISCALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITO ELETTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA:

 

Via/Piazza

 

n.

 

 

Comune

                                                                             Prov

c.a.p.

 

Telefono

 

 

E-mail

 

Fax

 

 

·     DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;

ovvero di avere la seguente cittadinanza _______________________________________;

 

·     DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI: __________________________;

ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ________________________________________;

 

·     DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;

ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (1) ________________;

 

 

·     DI NON ESSERE PROFESSORE ORDINARIO DI RUOLO INQUADRATO NELLO   STESSO SETTORE SCIENTIFICO - DISCIPLINARE O IN SETTORI AFFINI A QUELLO PER IL QUALE PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE;

 

·     DI  ESSERE / NON ESSERE  PROFESSORE ASSOCIATO  DI  RUOLO ;

 

·     DI TROVARSI NELLA SEGUENTE CONDIZIONE NEI RIGUARDI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA:

(rinviato; esente; assolto; in attesa di chiamata; altro) _________________­­___________________;

 

·                           DI ESSERE FISICAMENTE IDONEO ALL’IMPIEGO;

 

·                           DI AVER RISPETTATO L’OBBLIGO PREVISTO DAL COMMA 10 DELL’ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 2000, N. 117;

 

·                           DI NON ESSERE STATO DESTITUITO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE, AI SENSI DELL’ART. 127, LETTERA D) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957 N. 3 E DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L'IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI FALSI O CON MEZZI FFRAUDOLENTI;

 

·                           DI  NON ESSERE / ESSERE  portatore di handicap (2)

e avere  necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: ________________________;

 

 

Solo per i cittadini stranieri:

 

 

- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ____________;

 

   SI      

   NO                        per i seguenti motivi  ________________________________________;

    (barrare la casella interessata)

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1          curriculum  in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2          documenti e titoli (in originale o in copia autenticata o con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) che ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;

3          pubblicazioni scientifiche;

4          elenco,  in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant’altro venga allegato alla domanda;

5          fotocopia del proprio codice fiscale

6          fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento.

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96,  per gli adempimenti connessi alla presente valutazione comparativa.

 

Data,

                                         Firma (3) _______________________

 

 

 (1) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso.

(2)  Specificare il tipo di handicap posseduto;

(3) Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 non è  richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

 

ALLEGATO B

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46, D.P.R. n. 445/2000)

 

 

 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ____________________ nato a _______________________________________ ( provincia ________ ) il _____________ codice fiscale _________________________________________, attualmente residente a ________________________________________________ (provincia _________________)  via ________________________________________ n. _________ c. a. p. ___________ telefono _________________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni mendaci,

 

 

D i c h i a r a

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96,  per gli adempimenti connessi alla presente valutazione comparativa.

 

 

 

Luogo e data, _______________

                                       Il dichiarante

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ALLEGATO C

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

 

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) ____________________ nato a _______________________________________ ( provincia ________ ) il _____________ codice fiscale _________________________________________, attualmente residente a ________________________________________________ (provincia _________________)  via ________________________________________ n. _________ c. a. p. ___________ telefono _________________

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  dichiarazioni mendaci,

 

D i c h i a r a

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto della legge 675/96,  per gli adempimenti connessi alla presente valutazione comparativa.

 

Luogo e data,

                                      Il dichiarante[1]

                                         

                    

 

             

                                                

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile della succitata dichiarazione:

 

Ø      la copia del seguente titolo o documento: ______________________________ composta di n. _____ fogli è conforme all'originale: ( in mio possesso - depositato presso ___).

 

Ø      la copia della seguente pubblicazione: ________________________________ composta

Ø      di  n. _____ fogli è conforme all'originale in mio possesso.

 

Ø      per la pubblicazione _____________________________________________ lo stampatore o l'officina grafica ____________________________________________________________

                                                 nome e cognome o denominazione

 

ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660, consistente nel deposito di quattro esemplari della suddetta pubblicazione alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.

 

 



[1] Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero deve sottoscriverla e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità o di riconoscimento.

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Last modified 27-05-2004 16:39 PM